| Il legislatore italiano ha costruito attorno alle start-up e alle PMI innovative un sistema di incentivi che tocca tre istituti distinti: il work for equity, gli strumenti finanziari partecipativi (SFP) e le detrazioni/deduzioni per investimenti nel capitale. Capire come funzionano singolarmente e come si combinano tra loro è il presupposto per strutturare un’operazione corretta sul piano giuridico e vantaggiosa sul piano fiscale. |
Il work for equity e gli strumenti finanziari partecipativi sono strumenti complementari, spesso confusi o sovrapposti nella prassi. Questo articolo ne ripercorre il funzionamento, analizza le problematiche applicative che nella realtà operativa ne limitano l’utilizzo, e indica la struttura contrattuale e societaria raccomandata per chi intende avvalersene correttamente.
1. Il work for equity: strumento, vantaggi e limiti
Che cos’è e perché è utile
Il work for equity è uno strumento che consente alle start-up innovative di remunerare consulenti, professionisti e fornitori di opere o servizi non con denaro, ma con partecipazioni — quote, azioni o strumenti finanziari partecipativi. Introdotto dall’art. 27 del D.L. n. 179/2012 (Decreto Crescita 2.0) ed esteso alle PMI innovative dall’art. 4 del D.L. n. 3/2015 (Investment Compact), risponde a un’esigenza concreta: consentire alle imprese nelle fasi iniziali di accedere a professionalità qualificate senza sostenere un esborso immediato di cassa.
Il vantaggio fiscale è disciplinato dall’art. 27, comma 4, D.L. n. 179/2012: le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione. La tassazione è quindi sospesa — non eliminata — fino al momento in cui il titolare effettuerà atti dispositivi della partecipazione ricevuta, quando le plusvalenze saranno assoggettate ai regimi ordinariamente applicabili (art. 27, comma 5).
Chi può beneficiarne
Il work for equity di cui al comma 4 dell’art. 27 è destinato a consulenti e professionisti esterni, fornitori di opere e servizi e, in generale, a tutti i collaboratori che non siano lavoratori dipendenti o collaboratori continuativi. Per questi ultimi si applica la diversa disciplina dei piani di incentivazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che fa esplicito riferimento al reddito da lavoro ed è strutturalmente altro istituto. Una distinzione fondamentale riguarda i soggetti societari: l’agevolazione si applica anche quando il prestatore di servizi è una società di capitali e non una persona fisica. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 776/2021, ha confermato che una società che rende prestazioni di consulenza altamente qualificate a una start-up in adesione a un accordo di work for equity può beneficiare dell’agevolazione, con conseguente irrilevanza ai propri fini reddituali del valore della partecipazione ricevuta. Il tenore letterale della norma — che usa l’espressione “reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto” senza distinguere tra persone fisiche e giuridiche — depone nello stesso senso, come confermato dalla dottrina maggioritaria e dalla Circolare n. 16/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate.
Condizione essenziale
L’agevolazione si applica esclusivamente ad apporti di opere e servizi “altamente qualificati”. Le prestazioni generiche ne sono escluse. La verifica del contenuto qualificato delle prestazioni è condizione indispensabile per l’accesso al beneficio fiscale e deve essere documentata analiticamente nell’accordo contrattuale.
Le tre modalità tecniche e i loro limiti pratici
Il work for equity può essere realizzato tecnicamente in tre modi, ciascuno con limitazioni significative che nella prassi ne hanno ridotto la diffusione:
Cessione di quote o azioni proprie
Questa modalità presuppone che la start-up abbia previamente acquistato le proprie quote. Per le società a responsabilità limitata, l’art. 2474 c.c. prevede un divieto assoluto di acquisto delle proprie quote. L’art. 26, comma 6, D.L. n. 179/2012 introduce una deroga per le start-up innovative costituite in forma di S.r.l., ma in tal caso tornano applicabili i limiti previsti per le S.p.A.: le somme impiegate non possono eccedere utili distribuibili e riserve disponibili, le quote devono essere interamente liberate, l’acquisto deve essere deliberato dall’assemblea. Condizioni difficilmente soddisfatte da una start-up nella fase di avvio.
Aumento di capitale a titolo gratuito
Consiste nell’imputazione a capitale sociale di utili e riserve disponibili. Anche questa modalità è poco praticabile: le start-up in fase iniziale raramente dispongono di utili e riserve significative, e l’assegnazione di quote tramite aumento gratuito può avvenire solo a favore di soci già esistenti, essendo la possibilità di assegnarle a terzi riservata alle S.p.A. e limitata alla categoria dei dipendenti (art. 2349 c.c.).
Aumento di capitale a pagamento con emissione di nuove quote
È la modalità più utilizzata, perché meno soggetta alle limitazioni delle altre. L’operazione si realizza con il conferimento del valore delle prestazioni mediante compensazione del credito vantato dal prestatore. Perché la compensazione sia valida, è necessario che il credito sia liquido ed esigibile al momento del perfezionamento: la fattura per i servizi deve quindi essere emessa prima dell’operazione societaria. Anche questa modalità presenta complessità operative non trascurabili: obbligo di perizia di stima per la valorizzazione della prestazione; obbligo di predisposizione di polizza fideiussoria o versamento cauzionale a garanzia degli apporti; necessità di un aumento di capitale con intervento notarile; importanza che le quote da assegnare siano interamente liberate.
Le condizioni di accesso all’agevolazione
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, devono sussistere cumulativamente le seguenti condizioni:
- Lo statuto della start-up deve prevedere espressamente la possibilità di emettere quote o strumenti finanziari a fronte di apporti di opere e servizi;
- Le parti devono stipulare un contratto di work for equity in forma scritta con data certa, che disciplini analiticamente: tipologia e contenuto qualificato delle prestazioni; valorizzazione dell’apporto; obiettivi di performance; modalità e tempistiche di conversione; conseguenze in caso di inadempimento di ciascuna delle parti;
- Le prestazioni devono avere contenuto altamente qualificato — non essere generiche;
- La fattura per i servizi deve essere emessa prima del perfezionamento dell’operazione societaria;
- Le quote da assegnare devono essere interamente liberate;
- Nell’ipotesi di aumento di capitale con emissione di quote, occorre predisporre polizza fideiussoria o versamento cauzionale a garanzia degli apporti.
2. Gli strumenti finanziari partecipativi
Più che un’alternativa: uno strumento di realizzazione
Gli strumenti finanziari partecipativi non sono un’alternativa al work for equity, ma lo strumento attraverso il quale il work for equity viene più frequentemente realizzato nella prassi. L’art. 27, comma 4, D.L. n. 179/2012 menziona espressamente le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi come oggetto del regime di non concorrenza al reddito. L’art. 26, comma 7 del medesimo decreto ha esteso alle start-up innovative costituite in forma di S.r.l. la facoltà di emettere SFP, originariamente riservata alle S.p.A. dall’art. 2346, comma 6, c.c. La conseguenza è che il work for equity può essere realizzato sia attraverso l’assegnazione diretta di quote, sia attraverso l’assegnazione di SFP convertibili in quote al verificarsi di eventi predeterminati, beneficiando in entrambi i casi dell’agevolazione fiscale.
Natura giuridica e caratteristiche
Gli SFP si collocano in una posizione intermedia tra capitale di rischio e capitale di debito. Rispetto alle obbligazioni e ai titoli di debito puri, si differenziano per i diritti partecipativi che devono necessariamente essere attribuiti ai titolari. Le caratteristiche principali sono:
- Il titolare non acquisisce lo status di socio fino alla conversione degli strumenti in quote;
- Gli SFP possono attribuire diritti patrimoniali (utili, distribuzione delle riserve, preferenza in sede di liquidazione) e diritti amministrativi su materie specifiche (ad es. nomina di un componente degli organi sociali), ma mai il voto nell’assemblea generale;
- L’apporto non confluisce nel capitale sociale ma in un’apposita riserva di patrimonio netto;
- Possono prevedere meccanismi di conversione automatica in quote al verificarsi di eventi predeterminati (nuovo round di investimento con investitore professionale, IPO, eventi di crisi o scioglimento).
La disciplina degli SFP è rimessa in larga parte all’autonomia statutaria e regolamentare. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2984 del 1° ottobre 2020, ha affermato che la regolamentazione degli strumenti finanziari partecipativi è rimessa all’autonomia statutaria e che gli stessi possono essere strutturati sia quali apporti a titolo di capitale di rischio sia quali apporti a titolo di capitale di debito. Questa flessibilità strutturale è il principale vantaggio degli SFP rispetto all’assegnazione diretta di quote.
Perché gli SFP sono preferiti nella prassi
La preferenza degli operatori per gli SFP rispetto alle altre modalità di realizzazione del work for equity si spiega con la possibilità di costruire un regolamento “su misura” che bilanci le esigenze di tutela dell’investimento, regolamenti i futuri effetti sulla governance della start-up e gestisca le conseguenze negative in caso di crisi. Attraverso clausole di conversione automatica, preferenze in sede di liquidazione e attribuzione di specifici diritti patrimoniali e amministrativi, è possibile modellare l’investimento in modo aderente alle necessità concrete, senza vincolarsi preventivamente all’acquisizione dello status di socio.
Gli SFP e il versamento in conto futuro aumento di capitale
Quando la start-up non ha ancora una valutazione di mercato certificata, la scelta più frequente è tra il versamento in conto futuro aumento di capitale e l’emissione di SFP. La preferenza per gli SFP si giustifica per ragioni sia giuridiche sia pratiche.
| Certezza giuridica Il versamento in conto futuro aumento di capitale è un istituto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale privo di disciplina codicistica espressa. La Corte di Cassazione (Ord. n. 34503/2021 e Ord. n. 24093/2023) ha chiarito che tali versamenti costituiscono apporti a patrimonio netto — non finanziamenti — e che la loro qualificazione richiede la prova rigorosa della volontà delle parti: termine finale entro cui sarà deliberato l’aumento, clausole statutarie, annotazioni di nota integrativa. In assenza dell’aumento di capitale, le somme versate devono essere restituite per venir meno della causa giustificativa (ripetizione dell’indebito) e non in quanto crediti esigibili. Gli SFP, invece, trovano fondamento normativo espresso e sono disciplinati da un regolamento con data certa, che elimina in radice le incertezze di qualificazione. |
| Tutela patrimoniale contrattualizzata Il regolamento degli SFP può incorporare una preferenza in sede di liquidazione (liquidation preference), meccanismi di protezione dalla diluizione (anti-dilution) e diritti di informazione sulla gestione. Il versamento in conto futuro aumento di capitale non attribuisce all’investitore alcun diritto patrimoniale o amministrativo fino all’iscrizione del futuro aumento. |
| Rinvio della valutazione La conversione automatica degli SFP in quote al verificarsi di un aumento di capitale sottoscritto da un investitore professionale consente di differire la determinazione del prezzo per quota al momento in cui sarà certificato dal mercato. Questa è la struttura più coerente quando la start-up non ha ancora una valutazione riconosciuta. |
La procedura di emissione
Per emettere SFP, la start-up deve seguire una procedura precisa:
- Lo statuto deve prevedere espressamente le modalità e le condizioni di emissione, i diritti patrimoniali conferiti e le conseguenze in caso di inadempimento;
- L’assemblea straordinaria delibera l’emissione;
- Viene redatto un regolamento di emissione che disciplini analiticamente: diritti patrimoniali e amministrativi; eventi di conversione automatica in quote; conseguenze per inadempimento; legge di circolazione degli strumenti;
- Si procede con atto notarile per la modifica statutaria e iscrizione nel Registro delle Imprese.
Contestualmente all’emissione di SFP convertibili in quote deve essere deliberato un aumento di capitale per un ammontare corrispondente alle quote da attribuire per effetto della conversione, da offrire in sottoscrizione ai soci e ai titolari di SFP emessi in precedenza (applicazione analogica dell’art. 2441 c.c.).
3. Il trattamento fiscale
La componente work for equity: non concorrenza al reddito e sospensione della tassazione
Per la componente dell’investimento realizzata mediante prestazione di servizi, il regime fiscale previsto dall’art. 27, comma 4, D.L. n. 179/2012 si articola come segue: il prestatore emette fattura per le prestazioni rese (ricavo rilevato nel Conto Economico); il valore delle quote o degli SFP emessi a fronte delle prestazioni non concorre alla base imponibile in deroga all’art. 9 TUIR; nella dichiarazione dei redditi si opera una variazione fiscale in diminuzione corrispondente al valore della partecipazione ricevuta.
La fattura è soggetta al regime IVA ordinario. La Guida MIMIT del 2014 ha precisato che non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari attribuiti nel contesto del work for equity: la cessione, anche alla stessa start-up emittente, non comporta decadenza dall’agevolazione. Le eventuali plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso saranno invece normalmente tassate al momento della cessione.
La componente cash: le agevolazioni per gli investitori
Per la componente dell’investimento effettuata in denaro, l’art. 29 del D.L. n. 179/2012 prevede una detrazione IRPEF del 30% per le persone fisiche ovvero una deduzione IRES del 30% per le società investitrici, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- L’apporto deve essere iscritto nel capitale sociale o nella riserva da sovrapprezzo della start-up;
- La start-up deve rilasciare apposita certificazione;
- L’investitore non deve possedere oltre il 30% delle partecipazioni nella start-up;
- L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni (holding period).
| Il rischio di decadenza dall’agevolazione L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 390/2023, ha chiarito che la decadenza dall’agevolazione opera in tutti i casi in cui l’investimento non si protrae per almeno un triennio in capo allo stesso soggetto, indipendentemente dalla volontà dell’investitore. Anche le cessioni forzose determinate dall’attivazione di clausole statutarie — come il drag-along — integrano un’ipotesi di recesso o esclusione e comportano la decadenza con obbligo di restituire le agevolazioni fruite maggiorate degli interessi legali. È quindi essenziale analizzare con attenzione le clausole statutarie della start-up prima di effettuare l’investimento agevolato. |
Il trattamento contabile nel bilancio dell’investitore
La componente cash dell’investimento è iscritta come partecipazione (se la start-up ha una valutazione di mercato) o come credito/versamento destinato a convertirsi in partecipazione (se non ha ancora una valutazione), secondo il principio contabile OIC 21. Se l’operazione è strutturata con SFP, la componente cash è iscritta direttamente come SFP tra le immobilizzazioni finanziarie.
La componente work for equity genera una doppia rilevazione nel bilancio dell’investitore: ricavo nel Conto Economico (corrispettivo economico della prestazione) e partecipazione o SFP nelle immobilizzazioni finanziarie (asset acquisito). L’incompatibilità tra le due voci è solo apparente ed è risolta dalla disciplina speciale dell’art. 27, comma 4, che sospende la tassazione del ricavo. Nella dichiarazione dei redditi si opera la variazione fiscale in diminuzione.
4. Come strutturare correttamente l’operazione
Quando la start-up ha una valutazione di mercato
Se la start-up ha già una valutazione certificata da operatori professionali, lo strumento raccomandato è l’aumento di capitale a pagamento con emissione di nuove quote ai sensi degli artt. 2481 e 2481-bis c.c. La componente in denaro si concretizza nella sottoscrizione di quote di nuova emissione mediante versamento, con valorizzazione al pre-money riconosciuto; la componente work for equity si concretizza nella sottoscrizione di quote mediante compensazione del credito maturato per le prestazioni rese, regolate da contratto scritto con data certa. Questa modalità è da preferire alle alternative dell’aumento gratuito e della cessione di quote proprie, entrambe caratterizzate dalle limitazioni applicative già illustrate.
Quando la start-up non ha ancora una valutazione di mercato
Se la start-up non dispone ancora di una valutazione certificata — il caso più frequente nei programmi di accelerazione e nelle fasi pre-seed — la struttura raccomandata è l’emissione di strumenti finanziari partecipativi convertibili, per entrambe le componenti dell’investimento. Il regolamento di emissione dovrà disciplinare: i diritti patrimoniali e amministrativi degli strumenti; le clausole di protezione dell’investimento (preferenza in sede di liquidazione, anti-dilution); gli eventi di conversione automatica, tra cui in primo luogo il primo round con un investitore professionale che certifichi la valutazione (qualified financing trigger); le conseguenze per inadempimento; la legge di circolazione degli strumenti.
Gli adempimenti indispensabili
A prescindere dalla struttura prescelta, la validità giuridica dell’operazione e l’accesso alle agevolazioni fiscali dipendono dal rispetto di una sequenza precisa di adempimenti:
- Verifica dell’iscrizione della start-up nella sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.L. n. 179/2012: in assenza di tale iscrizione nessuna delle agevolazioni è applicabile;
- Verifica che lo statuto preveda espressamente la possibilità di emettere quote o SFP a fronte di apporti di opere e servizi; in difetto, modifica statutaria con atto notarile prima di procedere;
- Stipulazione del contratto di work for equity in forma scritta con data certa, con descrizione analitica delle prestazioni e del loro contenuto qualificato, della valorizzazione, degli obiettivi di performance, delle modalità di conversione e delle conseguenze per inadempimento;
- Emissione della fattura per i servizi in data anteriore al perfezionamento dell’operazione societaria: l’inversione di questa sequenza preclude l’accesso all’agevolazione e invalida la tecnica della compensazione del credito;
- Predisposizione della polizza fideiussoria o del versamento cauzionale, nell’ipotesi di aumento di capitale con emissione di quote: adempimento frequentemente trascurato nella prassi ma condizione di regolarità dell’operazione;
- Analisi delle clausole statutarie della start-up — in particolare drag-along, tag-along, clausole di esclusione — prima di effettuare l’investimento agevolato, per valutare il rischio di decadenza dall’agevolazione cash.
Considerazioni conclusive
Il work for equity e gli strumenti finanziari partecipativi rappresentano oggi gli strumenti più efficaci per strutturare un investimento nelle start-up innovative, combinando flessibilità contrattuale e vantaggi fiscali significativi. Il loro potenziale teorico è però spesso vanificato da errori procedurali: prestazioni non adeguatamente qualificate, contratti privi di data certa, fatture emesse dopo l’operazione societaria, mancata predisposizione delle garanzie richieste.
La corretta strutturazione dell’operazione è quindi un presupposto per l’accesso ai benefici previsti dalla legge. Una consulenza specializzata nella fase di impostazione consente di costruire l’operazione sin dall’inizio in modo da sfruttarne appieno i vantaggi, evitando che agevolazioni legittimamente conseguibili vengano poi negate per vizi formali o procedurali.
Riferimenti normativi e di prassi Artt. 26, 27, 29 D.L. n. 179/2012 — Art. 4 D.L. n. 3/2015 — Artt. 2346 comma 6, 2349, 2357, 2424, 2425, 2426, 2441, 2465, 2474, 2481, 2481-bis c.c. — Art. 9 TUIR — Agenzia delle Entrate, Risposta n. 776/2021 — Agenzia delle Entrate, Risposta n. 390/2023 — Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 — Tribunale di Bologna, Sez. IV, Sent. n. 2984 del 01/10/2020 — Corte di Cassazione, Ord. n. 34503/2021 e Ord. n. 24093/2023 — OIC 21 — MIMIT, Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity, 24 marzo 2014.