La SIM SWAP FRAUD è una pratica di phishing (frode o truffa informatica) particolarmente sofisticata, che consiste nel sottrarre i dati di accesso alle applicazioni Internet banking della vittima e nell’impossessarsi dell’utenza telefonica della stessa, allo scopo sia di deviare eventuali messaggi di alert provenienti dalla banca sull’imminente esecuzione di un addebito sul conto corrente, sia di acquisire gli OTP di volta in volta generati per l’effettuazione delle operazioni bancarie.
Di recente, se n’è occupato il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 5062 del 30 dicembre 2024 con riguardo, soprattutto, all’onere probatorio incombente sui tre soggetti coinvolti nella vicenda: la banca, la vittima, la compagnia telefonica.
Il caso è quello di una correntista che agiva in giudizio contro la banca a causa del suo coinvolgimento nella frode informatica. La banca si costituiva in giudizio e chiamava in causa il gestore della SIM della cliente, asseritamente responsabile di non aver verificato adeguatamente l’identità dei terzi richiedenti la duplicazione. L’operatore telefonico, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande nei suoi confronti e l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della banca per le perdite subite dai clienti.
Secondo il Tribunale va ravvisata la responsabilità della Banca ai sensi del d.lgs. n. 11/2010 (relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno) solo se essa:
a) non prova di utilizzare un cosiddetto sistema di autenticazione forte ad almeno due fattori (es: ID, password);
b) non prova la colpa grave della correntista nel fornire le proprie credenziali di accesso a terzi.
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse la colpa grave della cliente correntista, la quale è stata incolpevolmente vittima di un furto di identità particolarmente sofisticato.
Secondo il Tribunale, il gestore telefonico, invece, è responsabile di non aver verificato adeguatamente l’identità dei terzi richiedenti la duplicazione della SIM, nonché l’autenticità e l’attendibilità della denuncia di smarrimento presentatale. La truffa, secondo il giudice, si è potuta realizzare solo a causa di tale comportamento negligente e superficiale del gestore.
Pertanto, secondo il Tribunale di Napoli Nord, vista la struttura della SIM SWAP FRAUD, la compagnia telefonica è l’unico soggetto responsabile poiché la truffa non avrebbe potuto perfezionarsi se i terzi non fossero riusciti ad intervenire sull’utenza telefonica del soggetto truffato.
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