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Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Liberarsi dei debiti è possibile, se sai come farlo

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura specificatamente prevista per tutti i privati, consumatori appunto, che hanno accumulato debiti per scopi estranei all’esercizio di attività professionale e/o imprenditoriale, disciplinata dagli articoli 67 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Ai sensi dell’art. 67 CCII, il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta che il debitore intende presentare ai creditori ha contenuto libero e può prevedere che i crediti siano soddisfatti in maniera parziale ed in qualsiasi forma.

La domanda deve essere presentata dal debitore attraverso un OCC costituito presso il Tribunale nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali del debitore, ossia dove il debitore ha il proprio domicilio o la propria residenza, e deve essere corredata dall’elenco:

  • di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  • della consistenza e della composizione del patrimonio;
  • degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (es. mutui, alienazioni di immobili, rinunzie alle liti, accettazioni di eredità e donazioni);
  • delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Anche i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. Inoltre, la proposta può prevedere per gli stessi crediti una moratoria fino a due anni dall’omologazione del piano, nonché il rimborso, ad una scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data di deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Per la fase giudiziale della procedura, che si apre con la presentazione della domanda al giudice da parte dell’OCC, è competente il tribunale in composizione monocratica.

L’OCC allega alla domanda una relazione contente:

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura.

L’OCC deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Ai sensi dell’art. 69, CCII, il consumatore non può accedere alla procedura se:

  • è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti;
  • ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità della proposta e del piano, ne dispone con decreto la pubblicazione in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e la comunicazione, per il tramite dell’OCC, a tutti i creditori. Egli può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità, il giudice provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCII, con il decreto di apertura della fase giudiziale, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e il divieto di compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni eventuale contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura. Peraltro, il giudice omologa il piano anche in presenza di contestazioni da parte dei creditori, qualora ritenga che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.

Terminata la fase giudiziale, si apre la terza e ultima fase, ossia quella dell’esecuzione del piano, disciplinata dagli articoli 71 e seguenti, CCII, durante la quale il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, sotto la vigilanza dell’OCC, il quale è tenuto a presentare una relazione finale al giudice, ai sensi dell’art. 71, comma 4, CCII.

Quando il piano non è stato integralmente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano e un termine per il loro compimento. Se tali prescrizioni non sono adempiute, il giudice revoca l’omologazione.

Inoltre, l’omologazione è revocata su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Ai sensi dell’art. 73, CCII, dopo la revoca dell’omologazione, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, CCII, dispone l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi dell’art. 270, CCII.


La ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura piuttosto complessa, sia nella fase di reperimento della documentazione e di predisposizione della proposta, sia nelle fasi giudiziale ed esecutiva del piano.

L’assistenza di professionisti specializzati, come quelli dello Studio Legale Rametta, è utile per affiancare il debitore durante la fase di reperimento della copiosa documentazione a supporto, nonché nella fase di formulazione di una valida proposta, che rispetti tutti i requisiti di ammissibilità e fattibilità richiesti dalla legge e che abbia buone chance di non essere contestata dai creditori.

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