1. Cos’è la liquidazione controllata?
La liquidazione controllata è uno degli strumenti previsti dal Codice della Crisi per le situazioni di squilibrio economico e finanziario in cui la persona non riesce più a sostenere i propri impegni.
Si tratta di una procedura giudiziale che consente di gestire, in modo ordinato e trasparente, il patrimonio dell’interessato al fine di soddisfare in parte i creditori e ottenere, al termine, la liberazione dai residui debiti non più sostenibili (cosiddetta esdebitazione).
È una soluzione rivolta a qualunque soggetto sovraindebitato, secondo la definizione di sovraindebitamento data dall’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e, quindi:
a) privati consumatori
b) imprese e imprenditori “minori” o agricoli
c) professionisti
d) imprenditori e società cancellate dal registro delle imprese da più di un anno;
d) start-up innovative
2. Quando si ricorre alla liquidazione controllata?
La liquidazione controllata è, di solito, l’ultima spiaggia per i soggetti sopra elencati, ossia la procedura loro consigliata quando non riescono a risolvere la situazione debitoria con procedure di sovraindebitamento “più leggere”, quali la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore.
In altre parole, quando, per i consumatori, non vi è alcuna prospettiva di risanamento delle proprie finanze se non attraverso la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà e quando, per imprenditori e professionisti, non vi è alcuna prospettiva di continuità aziendale.
3. Le fasi della liquidazione controllata
a) Presentazione dell’istanza
Il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata può essere presentato personalmente dal debitore, preferibilmente attraverso l’assistenza di un avvocato o di un commercialista specializzato, e con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi.
Questo perché, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è indispensabile l’analisi sulla sussistenza dei presupposti di legge e sulla completezza della documentazione da allegare, ad esempio:
- elenco dei creditori con indicazione dell’importo di ciascun credito e delle cause di prelazione
- bilanci e scritture contabili obbligatorie
- documentazione attestante i redditi
- documentazione attestante la proprietà di beni mobili e immobili,
- relazione sull’origine del sovraindebitamento
b) Nomina del Gestore e apertura della procedura
L’Organismo di Composizione della Crisi, valutata l’ammissibilità della domanda presentata dal debitore, nomina un gestore della crisi, figura terza e imparziale incaricata di redigere una relazione che:
- attesti la veridicità delle informazioni
- verifichi la completezza della documentazione
- valuti la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni
c) Apertura della liquidazione controllata
Il Tribunale, verificati i presupposti di legge del ricorso, dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza, con la quale nomina:
A) il giudice delegato, con compiti di direzione del procedimento
B) il liquidatore, soggetto che si occupa di tutte le operazioni strettamente correlate alla liquidazione dei beni (formazione dello stato passivo, gestione dei beni del debitore, operazioni di vendita, distribuzione del ricavato).
La procedura rimane aperta il tempo necessario per svolgere le operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni, al termine dei quali il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione.
d) Chiusura della liquidazione controllata ed esdebitazione
Terminate le operazioni di liquidazione, su istanza del liquidatore o del debitore, il tribunale dichiara chiusa la procedura con decreto, col quale decide anche in ordine alla concessione o al diniego del beneficio dell’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti e l’impossibilità da parte dei creditori rimasti insoddisfatti di esigere i crediti residui.
4. I vantaggi della liquidazione controllata
Questa procedura offre diversi benefici concreti:
- protezione immediata da iniziative individuali e azioni esecutive
- gestione trasparente tramite un soggetto terzo nominato dal Tribunale
- possibilità di ottenere la liberazione dai residui debiti non più sostenibili
- equilibrio tra tutela del debitore e salvaguardia degli interessi dei creditori
- percorso chiaro e definito nei tempi
5. Assistenza dello Studio Legale Rametta
Lo Studio Legale Rametta assiste privati, famiglie e piccoli imprenditori nella valutazione e nella gestione della procedura di liquidazione controllata, attraverso:
- analisi preliminare della situazione economica e patrimoniale
- reperimento della documentazione necessaria per la domanda
- preparazione dell’istanza da presentare all’Organismo di Composizione della Crisi
- supporto nei rapporti con il Gestore e con il Tribunale
- affiancamento fino all’esdebitazione finale
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