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Il contratto di appalto

Art. 1655 ss. c.c.

Nozione

L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) si obbliga nei confronti dell’altra parte (committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, per il compimento di un’opera o di un servizio, verso corrispettivo in denaro (prezzo).

Ad esempio, è appalto d’opera il contratto con il quale un’impresa edile si obbliga a costruire un palazzo; è appalto di servizi il contratto stipulato con un’impresa di pulizie.

Non ogni contratto di prestazione d’opera o di servizi è, tuttavia, appalto, poiché a tal fine è necessario che l’attività dell’appaltatore sia organizzata in forma d’impresa, ragion per cui l’appaltatore è un imprenditore commerciale.

Obbligazioni dell’appaltatore

L’obbligazione fondamentale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio a lui commissionati, inoltre, salvo diverso accordo, sull’appaltatore ricade l’onere di fornire le materie prime necessarie per il compimento dell’opera. Se le materie prime vengono, invece, fornite in tutto o in parte dal committente, l’appaltatore deve verificarne l’idoneità e denunciare prontamente i difetti che possono compromettere la regolare esecuzione dell’opera.

L’opera deve essere eseguita secondo le modalità tecniche concordate con il committente, di regola analiticamente descritte nel cosiddetto “capitolato” e, in ogni caso, “a regola d’arte”, cioè con particolare perizia tecnico-professionale, pertanto, l’appaltatore deve rilevare e far presenti al committente eventuali difetti del progetto o delle istruzioni che possono pregiudicare la realizzazione dell’opera.

Capita di frequente che, durante l’esecuzione dell’opera, sia necessario apportare delle variazioni al progetto e, a tal proposito, la regola generale impone all’appaltatore di non eseguire alcuna modifica se non con l’autorizzazione scritta del committente. Inoltre, se il prezzo dell’opera è stato determinato globalmente (cosiddetto prezzo “a corpo” o “a forfait”), l’appaltatore ha diritto ad un compenso aggiuntivo solo se espressamente pattuito.

La regola sul compenso, tuttavia, subisce un’eccezione se le modifiche al progetto risultino necessarie per eseguire l’opera a regola d’arte, oppure se è lo stesso committente ad ordinarle.

Il committente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne in ogni momento lo stato, personalmente o mediante un direttore dei lavori da lui stesso nominato.

Se dai controlli in corso d’opera risulta che non sono state rispettate le modalità convenute o che l’esecuzione non procede a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi a tali condizioni. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è automaticamente risolto.

Al termine dei lavori e prima della consegna, il committente ha il diritto di sottoporre l’opera a verifica finale (cosiddetto collaudo) e, se l’esito della verifica è negativo, ossia nel caso in cui l’appaltatore intenda rifiutare l’opera, egli deve comunicarlo all’appaltatore. Nessuna dichiarazione espressa è, invece, necessaria in caso di accettazione, poiché l’opera si considera accettata quando il committente omette di verificare senza giustificati motivi, oppure quando riceve l’opera senza riserve.

Con l’accettazione dell’opera:

  1. Il rischio di perimento o deterioramento passano dall’appaltatore al committente
  2. L’appaltatore è liberato dalla garanzia per difformità e vizi dell’opera riconoscibili dal committente
  3. L’appaltatore ha diritto al pagamento del prezzo

Obbligazioni del committente

L’obbligazione fondamentale del committente è quella di pagare il corrispettivo in denaro (prezzo).

Il contratto di appalto è valido anche se le parti non hanno determinato il corrispettivo, poiché in tal caso esso è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi e, in mancanza, è determinato dal giudice.

Il prezzo può essere determinato globalmente per tutta l’opera, oppure per ogni unità di misura (appalto “a misura”), ad esempio, tot per ogni metro cubo costruito. In tal caso, la somma dovuta dal committente all’appaltatore si determinerà solo alla conclusione dell’opera, anche se nel contratto è stato indicato l’ammontare globale presunto.

Sono ammesse anche forme di determinazione del prezzo miste (in parte a corpo e in parte a misura).

Succede spesso che, durante l’esecuzione dell’opera, sia necessario revisionare il prezzo, a causa di una variazione del costo dei materiali o della mano d’opera dovuti a circostanze imprevedibili al momento della conclusione del contratto, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al 10% del prezzo pattuito.

In tal caso, la revisione del prezzo può essere chiesta da entrambe le parti, ma può essere concessa solo per la differenza che eccede il 10%, il che vuol dire che il rischio di variazioni in aumento (che sono le più frequenti), fino al decimo del prezzo, è accollato dalla legge all’appaltatore, con conseguente riduzione del suo margine di utile.

All’appaltatore è, però, riconosciuto il diritto ad un equo compenso, svincolato dalla franchigia del 10%, in caso di difficoltà di esecuzione dell’opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti e che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore.

La disciplina fin qui esposta può essere modificata dalle parti, le quali possono pattuire anche il cosiddetto “prezzo bloccato”, cioè un prezzo che rimane invariabile in ogni caso, con conseguente disapplicazione della disciplina sulla revisione del prezzo.

Difformità e vizi dell’opera

L’appaltatore, una volta che l’opera sia stata consegnata al committente, è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi. Se l’opera è stata accettata senza riserve, tale garanzia copre solo i vizi e le difformità occulti, nonché quelli palesi che siano stati taciuti in mala fede dall’appaltatore.

Il committente deve denunciare i vizi e le difformità all’appaltatore nel termine di 60 giorni dalla scoperta e può agire in giudizio contro l’appaltatore nel termine di due anni dalla consegna dell’opera.

I rimedi concessi al committente sono:

  • La risoluzione del contratto, ma solo se i vizi e le difformità sono tali da rendere l’opera del tutto inidonea alla sua destinazione; in caso contrario, la risoluzione del contratto è preclusa ed il committente può chiedere a sua scelta:
  • L’eliminazione dei difetti e dei vizi a spese dell’appaltatore
  • Una riduzione proporzionale del prezzo.

Il committente, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni se le difformità o i vizi sono dovuti a colpa dell’appaltatore, colpa che, trattandosi di responsabilità contrattuale, si presume. Ciò comporta che sarà l’appaltatore a dover provare che le difformità o i vizi sono dovuti a cause a lui non imputabili.

Se il contratto d’appalto ha per oggetto la costruzione di edifici o altri immobili destinati per loro natura a durare a lungo, alla garanzia per vizi e difformità si aggiunge la responsabilità dell’appaltatore per la durata di 10 anni dalla costruzione dell’opera. Questo tipo di responsabilità scatta solo in caso di:

  • Rovina totale o parziale dell’immobile
  • Gravi difetti imputabili a vizi del suolo o a difetti di costruzione

La denuncia all’appaltatore deve essere fatta entro un anno dalla scoperta del vizio e l’azione contro l’appaltatore si prescrive in un anno dalla denuncia.

Cause di estinzione

Le cause di scioglimento del contratto di appalto sono le seguenti:

  1. Impossibilità sopravvenuta: quando l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile per cause non imputabili ad alcuna delle parti. In tal caso il committente è comunque tenuto al pagamento del prezzo, ma solo per la parte dell’opera già compiuta e salvo che dimostri che la parte realizzata non ha per lui nessuna utilità
  2. Recesso: solo al committente è concesso di recedere dal contratto in corso d’opera e anche senza giusta causa, tuttavia egli dovrà tenere indenne l’appaltatore sia delle spese sostenute per i lavori eseguiti fino a quel momento, nonché del mancato guadagno
  3. Morte: la morte dell’appaltatore non scioglie il contratto, salvo che l’identità dell’appaltatore non sia stata decisiva per la stipulazione dell’appalto. Il committente può recedere dal contratto se gli eredi dell’appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera. In tal caso, egli non è nemmeno tenuto a corrispondere agli eredi l’eventuale mancato guadagno, ma dovrà versare solo il valore delle opere eseguite e delle spese sostenute, nei limiti in cui l’opera eseguita e le spese gli siano utili.

Subappalto

Il contratto di subappalto è il contratto stipulato fra l’appaltatore ed un terzo, avente ad oggetto l’esecuzione della stessa opera o dello stesso servizio assunti dal primo nei confronti del committente.

In altre parole, l’appaltatore assume le vesti del committente nei confronti del subappaltatore.

Il subappalto è possibile solo se è stato autorizzato dal committente, per dare rilievo all’interesse di quest’ultimo a che l’opera sia realizzata dall’impresa prescelta e non da altra.

Appalto e subappalto sono contratti collegati, ma distinti: ciò comporta che l’appaltatore rimane il solo responsabile nei confronti del committente, anche se la sua responsabilità deriva da fatto del subappaltatore.

Naturalmente, l’appaltatore può agire poi in regresso contro il subappaltatore, che è responsabile nei suoi confronti per difformità o vizi dell’opera; per farlo, deve comunicare al subappaltatore, entro sessanta giorni dal ricevimento, la denunzia proveniente dal committente.

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