Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dagli artt. 74 e ss. del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e specificamente dedicata ai debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del medesimo Codice, esclusi i consumatori, ossia:
- professionisti
- imprenditori minori
- imprenditori agricoli
- start-up innovative
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Fuori dai casi in cui il concordato minore consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale (cosiddetto concordato minore in continuità aziendale), il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne, ossia provenienti da soggetti diversi dal debitore, che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
La proposta rivolta ai creditori prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, può prevedere anche la suddivisione dei creditori in classi, con indicazione dei criteri adottati per la suddivisione, e deve indicare in modo specifico modalità e tempi di adempimento. La formazione delle classi è obbligatoria quando vi sono creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
La domanda di concordato minore si propone attraverso un Organismo di Composizione della Crisi costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2, CCII, ossia il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali e deve essere corredata dei documenti di cui all’art. 74 CCII, ossia:
- il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata
- una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale-finanziaria
- l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute, con indicazione del domicilio digitale (PEC)
- gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione di cui all’art. 94, comma 2 (es. mutui, transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili o di partecipazioni societarie di controllo, concessioni di ipoteche, fideiussioni, rinunzie alle liti, accettazioni di eredità, donazioni)
- la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche in maniera parziale, purché sia ad essi assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. La circostanza della soddisfazione in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria viene attestata dall’ Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere obbligazioni
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori
- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all’alternativa della liquidazione controllata
- l’indicazione presumibile dei costi della procedura
L’OCC, inoltre, deve indicare nella relazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Ai sensi dell’art. 77, CCII la domanda di concordato minore è inammissibile:
- se mancano i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII
- se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), numeri 1), 2), 3) riguardanti la definizione di impresa minore
- se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte
- se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Con la presentazione della domanda al tribunale competente, si apre la fase giudiziale del concordato minore, in cui il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione della proposta e del decreto, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. Il giudice, può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Inoltre, il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato minore e le eventuali contestazioni.
Su istanza del debitore, il giudice dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione del piano diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali egli esercita l’attività di impresa e che, nello stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.
La proposta di concordato è sottoposta al voto dei creditori. L’art. 79, CCII disciplina le maggioranze necessarie per l’approvazione, stabilendo come regola generale che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Tuttavia, quando un solo creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei creditori ammessi al voto, per l’approvazione del concordato minore occorre anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali è prevista la soddisfazione integrale, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’art. 74, comma 3, CCII, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
Il giudice, verificati l’ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché il raggiungimento della maggioranza prevista per l’approvazione, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
Peraltro, anche in presenza di contestazioni da parte dei creditori o di qualunque interessato, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Lo stesso fa anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza e, in ogni caso, se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
Con la sentenza di omologazione, si apre la fase esecutiva del piano, in cui il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario, sotto la vigilanza dell’OCC, il quale, terminata l’esecuzione e sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale.
L’omologazione è revocata dal giudice su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro soggetto interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Ai sensi dell’art. 83, CCII, dopo la revoca dell’omologazione, il tribunale, anche su istanza del debitore e verificata al sussistenza dei relativi presupposti, può disporre la conversione della procedura di concordato minore in liquidazione controllata.
La procedura di concordato minore è una procedura evidentemente complessa sin dalla fase iniziale di reperimento della documentazione necessaria e di predisposizione della domanda.
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