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Atti persecutori (Stalking)

Art. 612-bis c.p.

Il reato di atti persecutori, cosiddetto stalking (termine anglosassone che significa, letteralmente, “atto di fare la posta alla preda”) punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni chiunque, “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Si tratta di una fattispecie di reato posta a tutela della libertà morale della vittima, nonché della sua libertà fisica e personale, incentrata essenzialmente sul necessario ripetersi di una condotta di minaccia e/o di molestia, (reato abituale), causativa di uno dei tre eventi alternativi previsti dalla norma, cioè:

  • Perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima
  • Fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona ad essa affettivamente legata
  • Costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita

Ciò che caratterizza il reato di atti persecutori, rispetto ai singoli reati di minaccia e molestia, è dunque il ripetersi di tali atti per un lasso temporale sufficiente al prodursi dei tre eventi tipici appena menzionati, essendo a tal fine sufficienti anche due soli episodi, purché caratterizzati da una carica offensiva talmente incisiva da turbare l’equilibrio emotivo e psicologico della vittima.

Dal punto di vista soggettivo, il dolo è configurabile in quei comportamenti seriali che rivelano che l’agente si sia effettivamente rappresentato gli effetti psicologici concretamente realizzati dalla propria condotta, cioè la rappresentazione nell’agente che i singoli atti posti in essere siano idonei, insieme agli atti di minaccia già compiuti e a quelli ancora da compiere, a realizzare uno dei tre eventi tipizzati dalla norma (dolo generico).

La pena prevista è aumentata se a commettere il reato è il coniuge, anche separato o divorziato, o persona che è o è stata legata alla vittima da relazione affettiva oppure, ancora, se il fatto è commesso con l’utilizzo di strumenti informatici o telematici.

La pena è inoltre aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, oppure con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa, ma il termine ordinario per la proposizione della querela è aumentato a sei mesi e la querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate. Si procede d’ufficio, in ogni caso, se il fatto è stato commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Se ritiene di essere vittima di atti persecutori, la persona offesa, può richiedere che nei confronti dell’autore delle condotte di stalking venga emesso un provvedimento di ammonimento da parte del questore. Si tratta di uno strumento agile e veloce, con il quale il questore, sentita la vittima, intima all’autore di astenersi dal commettere in futuro ulteriori atti in tal senso, con l’avvertimento che in caso di reiterazione, si procederà d’ufficio nei suoi confronti per il reato di atti persecutori e che in caso di accertamento della penale responsabilità, le pene previste per il reato saranno aumentate.

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